Art. 4
In vigore dal 6 feb 1991
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigiolo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 1990
Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990
Registro n. 52 Poste, foglio n. 4
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