Art. 1

In vigore dal 30 gen 1991
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che prevede l'attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del riconoscimento dell'efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; Visti gli articoli 344 e 345 del citato decreto della Presidenza della Repubblica n. 547/1955 che vietano l'esecuzione di lavori su elementi in tensione quando essa superi 1.000 Volt e la subordinano, per valori inferiori, a determinate modalità; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta l'efficacia di un nuovo sistema di sicurezza per l'esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici a tensione nominale maggiore di 30.000 Volts; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAGL 1/1.1.4/31890 s.f. 4 in data 24 maggio 1990; ADOTTA il seguente regolamento: . 1. Ai fini della deroga di cui al comma 3 dell'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per lavori sotto tensione, effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, descritto nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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