Art. 2
In vigore dal 7 lug 1990
1. All'abbonato al servizio telex, ancorchè non abbonato al servizio P.T. Postel, è consentito di inoltrare dal proprio terminale la comunicazione di testi da depositare nell'apposita casella elettronica degli abbonati al servizio P.T. Postel o da avviare ai centri stampa per la trasformazione in supporto cartaceo da recapitare a mezzo portalettere in qualunque località e per qualsiasi destinatario in ambito nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 maggio 1990
Il Ministro: MAMMÌ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1990
Registro n. 24 Poste, foglio n. 81
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-05-03;160#art-2