Art. 1

In vigore dal 15 mar 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4 del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1988, relativo alla disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, nonché sui prodotti e sugli avanzi animali provenienti dai Paesi della Comunità economica europea; Ritenuto opportuno modificare ed integrare alcune modalità del suddetto decreto per agevolare i flussi importativi, in relazione alle esigenze delle vigenti strutture sanitarie; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 7 dicembre 1989; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, eseguita in data 31 gennaio 1990; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Al comma 1 dell' del decreto 8 ottobre 1988, n. 454, citato alle premesse, alle lettere a) e b) la parola "giornata" è sostituita dalla parola "settimana". 2. Il comma 4 dello stesso è sostituito dal seguente: "Le percentuali indicate al comma 1 sono comunque elevate, qualora sussistano motivi di sospetto o ragioni cautelari, a fini di tutela della sanità pubblica o della sanità animale, a giudizio del veterinario di confine o su disposizione del Ministero della sanità". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il nuovo testo dell'art. 4 del D.M. n. 454/1988 si veda l' del presente decreto.
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