Art. 1
In vigore dal 9 mag 1990
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 12, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'emanazione delle norme per la disciplina del funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge stessa;
Visto il decreto del 7 agosto 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983) del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui sopra;
Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 12, undicesimo comma, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e l'art. 11 della legge 28 agosto 1989, n. 305 che prevedono l'integrazione del suddetto comitato rispettivamente con un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con un rappresentante del Ministro dell'ambiente;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessità di assicurare la migliore funzionalità dei lavori del comitato e di prevedere a tale fine che i componenti possano essere sostituiti da supplenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e delle foreste, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'ambiente;
Vista la comunicazione in data 17 novembre 1989 del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. L'art. 5, comma 3, del regolamento concernente la "Disciplina delle modalità di funzionamento del comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46", è così sostituito:
"Il voto è personale; i componenti effettivi possono essere sostituiti da supplenti ai quali trasferiscono la documentazione diramata dal segretario del comitato tecnico-scientifico".
2. I componenti supplenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 1989
Il Ministro: RUBERTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1990
Registro n. 4 Università, foglio n. 164
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1989-12-18;456#art-1