Art. 31

In vigore dal 24 ott 1989
1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento. 2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.
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