Art. 1
In vigore dal 3 set 1989
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;
Visto in particolare l' di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l' assegno o l'indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anziché alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito;
Visti i commi 8 e 9 del citato della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto ;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A
il seguente regolamento ministeriale:
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1. Le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o le indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile costituite in ciascun capoluogo di provincia.
2. Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all'allegato A del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che deve essere ripresentata dall'interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall'interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le domande intese ad ottenere l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" e procedono quindi all'accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell', primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
5. Nelle more del riconoscimento di invalidità da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell' del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidità, elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità a termine dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell'interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile.
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