Art. 2
In vigore dal 7 lug 1988
Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all' del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.
L'A.I.M.A., avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri organismi, provvederà a predisporre gli opportuni accertamenti atti a garantire il regolare svolgimento delle operazioni di ammasso e il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1527/88.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 3 giugno 1988
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-06-03;219#art-2