Art. 11
Art. 8 della direttiva
In vigore dal 7 lug 1988
1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, previo esame da parte dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni della specifica comune di conformità e del risultato delle prove eseguite da laboratori accreditati in altri Stati membri, può soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformità rilasciato ai fini dell'omologazione in uno dei casi seguenti:
a) qualora constati lacune nell'applicazione della specifica comune di conformità;
b) qualora constati che la stessa specifica comune di conformità non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere.
In entrambi i casi, lo stesso Ispettorato, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, informa immediatamente la commissione delle Comunità europee e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione.
2. Quando la decisione riguarda la protezione degli utenti di una apparecchiatura terminale dall'elettricità, si applicano le procedure di cui all' della direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, attuata con legge 18 ottobre 1977, n. 791.
3. I rimborsi per le spese sostenute dalla commissione delle Comunità europee per le prove supplementari che abbiano condotto alla emissione di un parere contrario alla decisione dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di soprassedere, nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, al riconoscimento di un certificato di conformità sono a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni concorda con la suddetta commissione le modalità del rimborso.
5. Qualora, previ i necessari accertamenti, risulti che un'apparecchiatura terminale già omologata non soddisfi una o più esigenze essenziali, l'Ispettorato generale delle telecomunicazioni può dichiarare nulla l'omologazione rilasciata. In tal caso l'ispettorato avvia immediatamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1988-05-28;220#art-11