Art. 1

In vigore dal 7 giu 1988
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 ottobre 1981, contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2191/82 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 442/88 del 17 febbraio 1988; Considerata la necessità di adeguare la normativa nazionale all'intervenuta variazione della normativa comunitaria; Decreta: . L'ultimo comma dell' del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 è sostituito dal seguente testo: "Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamentò non può essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".
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