Art. 1
In vigore dal 5 mag 1988
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE
Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;
Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certif- icate "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971 n. 1096;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 3 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre n. 1973, n. 1065, recante il regolmento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del presidente della Repubblica 1o ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero;
EMANA
il seguente decreto:
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1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
Storico versioni
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