Art. 2
In vigore dal 5 mag 1988
1. Ai sensi dell' della direttiva n. 83/635/CEE, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, è sostituito dal seguente:
"1. I prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, le seguenti menzioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto, tale menzione deve essere seguita dalla dicitura "soluzione isantanea" nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettera a), c), e d), che presentino tale caratteristica;
b) la quantità nominale espressa in unità di massa; per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), confezionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la quantità nominale deve essere espressa in unità di massa e di volume;
c) l'elenco degli ingredienti;
d) il termine minimo di conservazione;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, nonché la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;
f) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere b) ed f) e punto 2, lettera b); inoltre per i prodotti di cui all'allegato punto 1, la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;
g) per i prodotti di cui all'allegato punto 1 destinati al consumatore finale, le istruzioni per l'uso. Tale menzione può essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del prodotto, qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;
h) per i prodotti di cui all'allegato punto 2 destinati al consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera b), dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
i) il trattamento termico adottato ai sensi del precedente con la menzione "UHT) o "trattamento ad elevata temperatura" per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico.
2. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.
3. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da b) ad i) del comma 1 possono figurare solo sull'imballagio globale.
4. I prodotti di cui al presente decreto, non destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:
a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato;
b) la quantità nominale;
c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
d) la data di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di identificare il loto;
e) il paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi non facenti parte della Comunità economica europea.
5. Le menzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 possono figurare solo sui documenti di accompagnamento".
2. Ai sensi dell' della direttiva n. 83/635/CEE il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, è sostituito dal seguente:
"1. È vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), f), g) h), ed i) e comma 4, lettere a), d) ed e)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto:1987-11-28;596#art-2