Art. 3

In vigore dal 14 gen 1988
1. I divieti e le limitazioni derivanti dalle disposizioni dell' del presente decreto hanno effetto, per i fabbricanti e gli importatori, dal 1 gennaio 1989. 2. I prodotti non conformi alle disposizioni dell' non possono essere più venduti o ceduti al consumatore finale a partire dal 1 gennaio 1991. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e quelle di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 24 gennaio 1987, n. 91, per quanto attiene ai termini di decorrenza dei divieti e delle limitazioni previsti, rispettivamente, dagli allegati originari della legge predetta e dalle modifiche che essi hanno subito per effetto del richiamato decreto ministeriale n. 91/1987. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, addì 24 novembre 1987 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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