Art. 125
In vigore dal 8 nov 2001
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
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Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
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