Art. 114

In vigore dal 8 nov 2001
((La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)) .
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Art. 114 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo