Art. 105

In vigore dal 1 gen 1948
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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Art. 105 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo