Art. 4

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 giu 2011
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brambilla, Ministro per il turismo Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Galan, Ministro per i beni e le attività culturali Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79#art-rd-4

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Art. 4 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo