Parte SECONDALibro XITitolo IICapo ISez. I

Art. 698

Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

In vigore dal 5 ago 2016
Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona 1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico nè quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno 1996 n. 223 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-698

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