Parte SECONDA›Libro X›Titolo V
Art. 692
Spese della custodia cautelare
In vigore dal 1 lug 2002
1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.
2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-692