Parte SECONDA›Libro X›Titolo III›Capo I
Art. 673
Revoca della sentenza per abolizione del reato
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-673