Parte PRIMALibro ITitolo IV

Art. 67

Incertezza sull'età dell'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-67

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