Parte SECONDA›Libro X›Titolo II
Art. 657 bis
Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.
In vigore dal 17 mag 2014
1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-657-bis