Parte SECONDALibro IXTitolo IIICapo III

Art. 628

Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio

In vigore dal 24 ott 1989
1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. 2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell' comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-628

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