Parte SECONDA›Libro VI›Titolo II
Art. 447
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
In vigore dal 17 dic 2025
1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, ferma restando l'applicazione dell', comma 1-quater, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Quando si procede per taluno dei delitti di cui all', comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all', comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-447