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Art. 319
Offerta di cauzione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell', il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-319