Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo III

Art. 261

Rimozione e riapposizione dei sigilli

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-261

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