Parte PRIMALibro IIITitolo IIICapo III

Art. 255

Sequestro presso banche

In vigore dal 24 ott 1989
1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-255

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