Parte PRIMA›Libro III›Titolo II›Capo VII
Art. 237
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
In vigore dal 24 ott 1989
1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-237