Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VII

Art. 237

Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato

In vigore dal 24 ott 1989
1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-237

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo