CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo V
Art. 784
Litisconsorzio necessario.
In vigore dal 21 apr 1942
Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-784