CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 669 septies

Provvedimento negativo.

In vigore dal 4 lug 2009
L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze e vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-669-septies

In sintesi

Se il giudice dichiara la propria incompetenza, la domanda cautelare può essere riproposta liberamente. Se invece l'istanza viene respinta nel merito, essa può essere ripresentata solo se intervengono cambiamenti nelle circostanze o se vengono addotte nuove motivazioni di fatto o di diritto. Quando l'ordinanza di incompetenza o di rigetto interviene prima che inizi la causa principale, il giudice deve decidere in modo definitivo sulle spese legali sostenute. Infine, l'eventuale condanna al pagamento di tali spese può essere eseguita immediatamente.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina gli effetti del rifiuto di una misura cautelare, stabilendo quando la richiesta può essere ripresentata e come vengono regolate le spese legali.

A chi si applica

Si applica a chi richiede un provvedimento cautelare e alla parte nei cui confronti il provvedimento è richiesto, nonché al giudice chiamato a pronunciarsi sull'istanza.

Esempio pratico

Un soggetto richiede un provvedimento cautelare urgente prima di avviare il giudizio di merito, ma il giudice respinge la richiesta. Con la medesima ordinanza il giudice decide sulle spese legali, condannando il richiedente a pagarle alla controparte con efficacia esecutiva immediata; il richiedente potrà ripresentare l'istanza solo dimostrando fatti nuovi o nuove ragioni giuridiche.

Adempimenti e conseguenze

Il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento se l'ordinanza di rigetto o incompetenza è emessa prima dell'inizio della causa di merito; la parte condannata alle spese è soggetta a un provvedimento immediatamente esecutivo.

Cosa è cambiato

La disposizione è stata modificata dal Decreto Legge 7 ottobre 1994, n. 571 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673) che ha modificato l'art. 74, comma 2 della Legge n. 353/1990, e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 che, con l'art. 50, comma 1, ha modificato il terzo comma dell'articolo 669-septies.

Domande frequenti

Cosa succede se il giudice dichiara la propria incompetenza?L'ordinanza con cui il giudice dichiara la propria incompetenza non impedisce di riproporre la domanda cautelare.
È possibile ripresentare un'istanza cautelare dopo che è stata respinta?Sì, ma solo a condizione che siano mutate le circostanze o che vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Come vengono gestite le spese legali se il provvedimento negativo è emesso prima della causa di merito?Il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare all'interno dell'ordinanza stessa, e la condanna al pagamento delle spese è immediatamente esecutiva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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