In sintesi
La disposizione stabilisce che il giudice deve ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore, purché capace di discernimento, ogni volta che debbano essere presi provvedimenti su di lui. Le opinioni espresse dal minore vanno considerate in relazione alla sua età e maturità. Il giudice può evitare l'ascolto solo con provvedimento motivato se contrario all'interesse del minore, manifestamente superfluo, per impossibilità fisica o psichica, o per rifiuto del minore stesso. Infine, in caso di accordo tra i genitori sulle condizioni di affidamento, il minore viene ascoltato solo se ritenuto necessario.
Perché esiste questa norma
La norma intende garantire al minore il diritto di esprimere la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano direttamente, assicurando che le sue valutazioni siano tenute in debito conto nel rispetto del suo grado di maturità e del suo superiore interesse.
A chi si applica
Si applica ai minori coinvolti in procedimenti giudiziari che li riguardano, ai loro genitori e ai giudici chiamati ad adottare i relativi provvedimenti.
Esempio pratico
Durante una causa di separazione tra coniugi, il giudice convoca il figlio tredicenne per raccogliere la sua opinione sull'organizzazione della sua vita quotidiana. Se i genitori hanno già trovato un accordo condiviso sull'affidamento, il giudice disporrà l'ascolto del ragazzo soltanto se lo riterrà strettamente necessario per la decisione.
Adempimenti e conseguenze
Il giudice ha l'obbligo di procedere all'ascolto e di motivare con apposito provvedimento l'eventuale decisione di ometterlo.
Cosa è cambiato
La disciplina è stata interessata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lettera a), che ha modificato l'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
Domande frequenti
A partire da quale età il minore deve essere obbligatoriamente ascoltato dal giudice?L'ascolto è previsto a partire dal compimento dei dodici anni. Tuttavia, può essere ascoltato anche un minore di età inferiore, purché sia ritenuto capace di discernimento.
In quali casi il giudice può decidere di non procedere all'ascolto del minore?Il giudice non procede all'ascolto, motivando la decisione, se questo contrasta con l'interesse del minore, se è manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica, oppure se il minore esprime la volontà di non essere ascoltato.
Il minore viene sempre ascoltato se i genitori hanno già concordato l'affidamento?No, quando il procedimento serve a prendere atto di un accordo già raggiunto dai genitori sulle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto solo se lo ritiene necessario.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.