CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOCapo I

Art. 473 bis.4

Ascolto del minore

In vigore dal 1 gen 2023
Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-4

In sintesi

La disposizione stabilisce che il giudice deve ascoltare il minore che abbia compiuto dodici anni o anche di età inferiore, purché capace di discernimento, ogni volta che debbano essere presi provvedimenti su di lui. Le opinioni espresse dal minore vanno considerate in relazione alla sua età e maturità. Il giudice può evitare l'ascolto solo con provvedimento motivato se contrario all'interesse del minore, manifestamente superfluo, per impossibilità fisica o psichica, o per rifiuto del minore stesso. Infine, in caso di accordo tra i genitori sulle condizioni di affidamento, il minore viene ascoltato solo se ritenuto necessario.

Perché esiste questa norma

La norma intende garantire al minore il diritto di esprimere la propria opinione nei procedimenti giudiziari che lo riguardano direttamente, assicurando che le sue valutazioni siano tenute in debito conto nel rispetto del suo grado di maturità e del suo superiore interesse.

A chi si applica

Si applica ai minori coinvolti in procedimenti giudiziari che li riguardano, ai loro genitori e ai giudici chiamati ad adottare i relativi provvedimenti.

Esempio pratico

Durante una causa di separazione tra coniugi, il giudice convoca il figlio tredicenne per raccogliere la sua opinione sull'organizzazione della sua vita quotidiana. Se i genitori hanno già trovato un accordo condiviso sull'affidamento, il giudice disporrà l'ascolto del ragazzo soltanto se lo riterrà strettamente necessario per la decisione.

Adempimenti e conseguenze

Il giudice ha l'obbligo di procedere all'ascolto e di motivare con apposito provvedimento l'eventuale decisione di ometterlo.

Cosa è cambiato

La disciplina è stata interessata dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lettera a), che ha modificato l'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Domande frequenti

A partire da quale età il minore deve essere obbligatoriamente ascoltato dal giudice?L'ascolto è previsto a partire dal compimento dei dodici anni. Tuttavia, può essere ascoltato anche un minore di età inferiore, purché sia ritenuto capace di discernimento.
In quali casi il giudice può decidere di non procedere all'ascolto del minore?Il giudice non procede all'ascolto, motivando la decisione, se questo contrasta con l'interesse del minore, se è manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica, oppure se il minore esprime la volontà di non essere ascoltato.
Il minore viene sempre ascoltato se i genitori hanno già concordato l'affidamento?No, quando il procedimento serve a prendere atto di un accordo già raggiunto dai genitori sulle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto solo se lo ritiene necessario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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