CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDO

Art. 445

Consulente tecnico.

In vigore dal 12 dic 1973
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'. Nei casi di particolare complessità il termine di cui all' può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-445

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