Art. 374
Pronuncia a sezioni unite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-374
Pronuncia a sezioni unite.
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La Corte di Cassazione decide normalmente a sezione semplice, ma si riunisce a sezioni unite per le questioni di giurisdizione e nei casi previsti dagli articoli 360 n. 1 e 362. Tuttavia, se le sezioni unite si sono già espresse su quella specifica questione di giurisdizione (salvo che si tratti di decisioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti), il ricorso può andare alle sezioni semplici. Il primo presidente può inoltre assegnare alle sezioni unite i casi che presentano contrasti tra le sezioni semplici o questioni di particolare rilevanza. Infine, se una sezione semplice non condivide un principio espresso dalle sezioni unite, deve rimettere la decisione a queste ultime tramite ordinanza motivata.
La norma disciplina la ripartizione dei ricorsi tra sezioni unite e sezioni semplici della Corte di Cassazione, garantendo decisioni autorevoli e uniformi sulle questioni di giurisdizione, sui contrasti interpretativi e sulle questioni di massima importanza.
Si applica ai magistrati della Corte di Cassazione (primo presidente, sezioni unite e sezioni semplici) e alle parti che presentano ricorso dinanzi alla Corte.
Una sezione semplice della Corte di Cassazione sta esaminando un ricorso e ritiene di dover applicare una regola diversa rispetto a un precedente principio stabilito dalle sezioni unite. Invece di decidere in contrasto, la sezione semplice sospende la decisione e trasmette gli atti alle sezioni unite con una specifica ordinanza motivata.
La sezione semplice che non condivide un principio di diritto delle sezioni unite ha l'obbligo di rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite mediante ordinanza motivata.
L'articolo 374 è stato modificato dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.