CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. II

Art. 185 bis

Proposta di conciliazione del giudice.

In vigore dal 1 gen 2023
Il giudice, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-185-bis

In sintesi

Durante il processo civile, il giudice può proporre alle parti un accordo per chiudere la causa (proposta transattiva o conciliativa). Questa proposta può essere formulata fino a quando non viene fissata l'udienza per la decisione. Il giudice valuta se fare la proposta tenendo conto del tipo di giudizio, del valore economico della causa e dell'eventuale presenza di questioni giuridiche semplici e di rapida risoluzione. Il fatto che il giudice formuli tale proposta non può essere utilizzato come motivo per chiederne la ricusazione o l'astensione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire la risoluzione amichevole e rapida della controversia civile prima che si arrivi alla decisione finale. Consente al giudice di intervenire attivamente suggerendo una soluzione di compromesso.

A chi si applica

Si applica al giudice della causa civile e a tutte le parti coinvolte nel processo.

Esempio pratico

In una causa per il risarcimento di un danno di modesta entità, il giudice esamina gli atti prima dell'udienza di decisione. Ritenendo la questione giuridica di pronta soluzione, propone all'attore e al convenuto un accordo economico per definire la lite. Nessuna delle due parti può ricusare il giudice solo per aver avanzato questa proposta di accordo.

Cosa è cambiato

La disciplina è stata interessata dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 3, comma 13, lett. g) e dai successivi adeguamenti della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a).

Domande frequenti

Fino a quale momento del processo il giudice può avanzare la proposta di conciliazione?Il giudice può formulare la proposta transattiva o conciliativa fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Quali elementi valuta il giudice prima di formulare la proposta?Il giudice valuta la natura del giudizio, il valore della controversia e l'eventuale presenza di questioni di diritto di facile e pronta soluzione.
Una parte può chiedere la sostituzione o ricusazione del giudice a causa della proposta formulata?No, il testo stabilisce espressamente che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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