Parte III›Titolo III›Capo II
Art. 168
Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante
In vigore dal 19 set 2018
(Falsità nelle dichiarazioni al Garante e
interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-168