ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7
Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo IArt. 627 AbrogatoSottrazione di cose comuniIn vigore dal 6 feb 2016Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-627