Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 600 septies.1
Circostanza attenuante
In vigore dal 23 ott 2012
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-600-septies-1