Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 585 bis
Pena accessoria
In vigore dal 8 apr 2026
(Pena accessoria).
La condanna del coniuge, della parte dell'unione civile o del parente prossimo individuato ai sensi degli e seguenti del codice civile o l'applicazione nei loro confronti della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli , terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, 575, 578, primo comma, 579, 580, primo comma, primo periodo, 584 e 591, terzo comma, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte, del presente codice commessi a danno dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile o del parente prossimo, comporta la loro decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima.
Note all'articolo
- La L. 9 marzo 2026, n. 35 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La pena accessoria di cui all'articolo 585-bis del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica anche al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76, se designato quale rappresentante con specifici poteri in caso di morte, ai sensi del comma 40, lettera b), e nelle forme di cui al comma 41 del medesimo articolo 1, al convivente di fatto che non ha reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 1, comma 37, della medesima legge n. 76 del 2016, laddove lo stesso sia stato autorizzato a disporre delle spoglie mortali della vittima in virtu' di una espressa manifestazione di volonta' della medesima, nonche' ad ogni persona legata da relazione affettiva alla vittima, autorizzata nelle medesime forme a disporre delle spoglie mortali della vittima stessa".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-585-bis