Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 32 quinquies
Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
In vigore dal 14 giu 2015
Salvo quanto previsto dagli , la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli , primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
Note all'articolo
- La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-32-quinquies