Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 156

Estinzione del diritto di remissione

In vigore dal 26 giu 1975
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-156

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