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Art. 156
Estinzione del diritto di remissione
In vigore dal 26 giu 1975
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-156