Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUARTO›Capo III
Art. 118
Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
In vigore dal 28 feb 1990
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-118