Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUARTOCapo III

Art. 118

Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

In vigore dal 28 feb 1990
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-118

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