Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo TERZOCapo I

Art. 982

Obbligo di salvataggio e di assistenza a persone in pericolo.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare o di riprendere il volo, il comandante dell'aeromobile soccorritore è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentare il salvataggio, o, quando ciò non sia possibile, l'assistenza delle persone. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare o di prestare assistenza, a persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.
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