Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo SECONDO

Art. 971

Limiti del risarcimento complessivo.

In vigore dal 29 mag 2006
Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

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