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Art. 878
Responsabilità dell'esercente.
In vigore dal 21 apr 1942
L'esercente è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda l'aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l'esercente non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e di salvataggio previsti negli , nonché degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Storico versioni
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