Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo OTTAVO

Art. 828

Obbligo di comunicazione di incidente.

In vigore dal 21 ott 2005
Il ENAC, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-828

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