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Art. 776
Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea.
In vigore dal 21 ott 2005
(Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea).
Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
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