Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo I

Art. 743

Nozione di aeromobile.

In vigore dal 29 mag 2006
Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

Le tue annotazioni

Pro

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In sintesi

L'articolo qualifica come aeromobile qualsiasi macchina destinata al trasporto aereo di persone o cose, includendovi anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto definiti da leggi speciali, regolamenti ENAC o decreti del Ministero della difesa. Le classificazioni tecniche e operative dei singoli aeromobili sono rimesse ai regolamenti dell'ENAC e alla normativa speciale. Infine, stabilisce un'esenzione: agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo che rientrano nei limiti della legge n. 106 del 1985 non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del Codice della Navigazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce con precisione cosa debba intendersi giuridicamente per aeromobile, stabilendo i criteri di classificazione e individuando i mezzi inclusi o esclusi da tale nozione.

A chi si applica

La norma si applica a chiunque costruisca, possieda, gestisca o utilizzi macchine destinate al volo per trasporto, mezzi aerei a pilotaggio remoto o apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Esempio pratico

Un operatore che impiega un drone (mezzo aereo a pilotaggio remoto) per effettuare riprese aeree e trasporto di merci deve fare riferimento alle categorie e alle regole fissate da questa norma e dai regolamenti dell'ENAC. Diversamente, chi vola con un deltaplano o un apparecchio da diporto rientrante nei limiti dell'allegato alla legge n. 106 del 1985 non è soggetto alla disciplina del libro primo della parte seconda del codice.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato prima dall'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successivamente dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151.

Domande frequenti

I droni e i mezzi aerei a pilotaggio remoto sono considerati aeromobili?Sì, il testo specifica che sono considerati aeromobili se definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per i modelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.
Chi stabilisce le distinzioni e le categorie tecniche dei diversi aeromobili?Le distinzioni in base alle caratteristiche tecniche e all'impiego sono stabilite dall'ENAC mediante propri regolamenti e dalla normativa speciale in materia.
Quale regime si applica agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo?Agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo compresi nei limiti della legge 25 marzo 1985, n. 106 non si applicano le norme del libro primo della parte seconda del Codice della Navigazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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