Art. 743
Nozione di aeromobile.
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Nozione di aeromobile.
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L'articolo qualifica come aeromobile qualsiasi macchina destinata al trasporto aereo di persone o cose, includendovi anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto definiti da leggi speciali, regolamenti ENAC o decreti del Ministero della difesa. Le classificazioni tecniche e operative dei singoli aeromobili sono rimesse ai regolamenti dell'ENAC e alla normativa speciale. Infine, stabilisce un'esenzione: agli apparecchi per il volo da diporto o sportivo che rientrano nei limiti della legge n. 106 del 1985 non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del Codice della Navigazione.
La norma definisce con precisione cosa debba intendersi giuridicamente per aeromobile, stabilendo i criteri di classificazione e individuando i mezzi inclusi o esclusi da tale nozione.
La norma si applica a chiunque costruisca, possieda, gestisca o utilizzi macchine destinate al volo per trasporto, mezzi aerei a pilotaggio remoto o apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Un operatore che impiega un drone (mezzo aereo a pilotaggio remoto) per effettuare riprese aeree e trasporto di merci deve fare riferimento alle categorie e alle regole fissate da questa norma e dai regolamenti dell'ENAC. Diversamente, chi vola con un deltaplano o un apparecchio da diporto rientrante nei limiti dell'allegato alla legge n. 106 del 1985 non è soggetto alla disciplina del libro primo della parte seconda del codice.
L'articolo è stato modificato prima dall'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successivamente dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n. 151.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.