Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo QUARTO

Art. 731

Il personale aeronautico.

In vigore dal 21 ott 2005
Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende: a) il personale di volo; b) il personale non di volo.

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