Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo QUARTO

Art. 630

Integrazione della somma depositata.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell', risulta che il valore della nave o l'ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni. Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell'.
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