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Art. 630
Integrazione della somma depositata.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell', risulta che il valore della nave o l'ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell'.
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