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Art. 585
Dei giudici di primo grado.
In vigore dal 21 apr 1942
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:
a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;
b) dai tribunali.
I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.
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