Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo I

Art. 585

Dei giudici di primo grado.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario; b) dai tribunali. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-585

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo